Art. 9.
(Comitato per il coordinamento e la vigilanza).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato «Comitato». Esso ha anche compiti di indirizzo e coordinamento della Direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12.
      2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'albo nazionale dei

 

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croupier di cui all'articolo 10, e dai rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.
      3. Per l'esame dei problemi relativi ad una singola casa da gioco, alle sedute del Comitato deve partecipare il presidente della regione nel cui ambito si trova la casa da gioco, o un suo delegato.