1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato «Comitato». Esso ha anche compiti di indirizzo e coordinamento della Direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'albo nazionale dei